La ristrutturazione del debito è una procedura che una società o un ente può avviare nel momento in cui non riesce più far fronte alle proprie obbligazioni.
La ristrutturazione del debito è vincolata e subordinata a un apposito accordo con i creditori a partire da quelli privilegiati. La ristrutturazione del debito può essere più o meno penalizzante per i creditori che accettando l'accordo possono anche decidere di rinunciare ad una quota dei crediti vantati al fine di non perdere l'intero investimento effettuato.
Si parla di ristrutturazione del debito anche nei casi di default che prevede il riconoscimento agli investitori di una quota più o meno ampia dell'investimento attraverso l’adesione ad un'apposita proposta di rimborso parziale.
Chi può fare domanda?
Ai sensi del comma 1 dell’articolo 182 bis della legge fallimentare, qualsiasi imprenditore può presentare l’istanza. Anche l’imprenditore agricolo, non assoggettato al fallimento, può fare domanda di accordo per la ristrutturazione del debito. Sul fallimento dell’imprenditore agricolo la dottrina discute da anni e l’apertura a questa modalità di risoluzione di una crisi aziendale rappresenta per molti autorevoli esponenti della dottrina una sorta di anticamera alla previsione del fallimento anche per le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile.
Oltre al presupposto soggettivo, c’è quello oggettivo: l’impresa deve trovarsi in stato di crisi, una situazione che viene configurata anch’essa dalla legge fallimentare all’articolo 182 bis comma uno.
Presso la cancelleria del tribunale il debitore deve depositare un ricorso che contiene la stessa documentazione necessaria per il concordato preventivo (si veda l’art. 161 della legge fallimentare). L’accordo di cui si chiede l’omologazione al giudice deve contenere l’assenso dei creditori che rappresentino almeno il 60 per cento del totale e deve essere accompagnato da una relazione stilata da un professionista che attesti la veridicità e la praticabilità della ristrutturazione del debito.
Ciò è importante soprattutto per i creditori non facenti parte dell’accordo a cui comunque deve essere garantita una soddisfazione a maggior ragione perché non aderenti. Nell’ambito della richiesta deve essere anche indicata una cadenza temporale con cui sarà effettuato l’adempimento: in particolare, esso dovrà avvenire entro 120 giorni dall’omologazione se i crediti sono scaduti oppure entro 120 giorni dalla scadenza se i crediti devono ancora scadere.
I creditori e chiunque interessato, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’accordo, possono presentare opposizione al tribunale. Riguardo alle opposizioni, se presenti, il tribunale decide con decreto in camera di consiglio procedendo all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti. Entro 15 giorni dalla pubblicazione nel registro delle imprese dell’omologazione, gli interessati possono presentare reclamo dinanzi alla Corte d’Appello.